Impianti per teleradiocomunicazioni: installare un impianto di teleradiocomunicazione

Descrizione

L'installazione di un impianto di teleradiocomunicazione è soggetto a diversi regimi amministrativi in funzione delle caratteristiche dell'impianto, come ad esempio la potenza .

Approfondimenti

Le installazioni previste dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44 degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 W con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 sono assoggettate a una autocertificazione così come previsto dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 45, com. 4-bis.

Per l’installazione e l’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile (necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla loro collocazione) è necessario presentare una comunicazione con efficacia differita di 30 giorni così come previsto dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 47. 

L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. L'installazione di questi impianti non rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2.  

Fino al 31 dicembre 2026 gli interventi di cui al Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 45 e art. 46 e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'Allegato A annesso al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti. 

Non è dovuta l’autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 se l’intervento non comporta un aumento delle altezze superiora a 1,5 m e un aumento della superficie di sagoma superiore a 1,5 m².

Chi vuole installare un impianto per teleradiocomunicazioni con tecnologia UMTS di potenza in antenna sino ai 20 Watt deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44).

Chi vuole installare apparati con tecnologia UMTS su infrastrutture preesistenti, anche se con potenza in antenna superiore ai 20 Watt, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 45).

In entrambi i casi, le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio-assenso.

Per le nuove installazioni con potenza in singola antenna superiore ai 20 W, la normativa prevede una richiesta di autorizzazione così come previsto da Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44.

L’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione così come previsto dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 45, com. 4-ter.

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