Back to top

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

Messaggio di stato

Descrizione

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3 ed elencati alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.

Chi vuole ottenere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera deve presentare domanda come previsto dal  Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la messa a regime.

Approfondimenti

Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).

Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato

La Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiarisce che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente): 

  • se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
  • se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?